Art.1 – L’associazione ALESSANDRO MORRONE “UN AMICO PER TUTTI, UN AMICO PER SEMPRE” – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE – ETS, ha sede in Via Leonida Repaci n. 7- 87036 Rende, presso Centro Polisportivo Olimpia, ed ha durata indeterminata.

L’acronimo “ETS” all’interno della denominazione dell’Associazione identifica l’Associazione come Ente del Terzo Settore ma potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dopo che l’Associazione stessa risulti regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) di prossima attivazione.

L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno, inoltre, essere istituite o soppresse sedi operative e sezioni distaccate in altre città del territorio nazionale. Il cambiamento di indirizzo non comporta modifica dello Statuto e del regolamento interno dell’associazione. Posso, inoltre, essere istituite sedi decentrate o rappresentanze locali su tutto il territorio nazionale ed uffici di rappresentanza all’estero.

 

Art.2 – Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi, nonché nell’accettazione delle norme del presente Statuto.

L’associazione potrà partecipare quale associato ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

 

Art.3 – L’associazione ha carattere volontario e non persegue fini di lucro, è apolitica, aconfessionale, estranea a qualsiasi attività o impresa commerciale o industriale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’associazione potrà organizzare un servizio volontario, di assistenza e di supporto alle strutture sociali esistenti, nella cultura dell’accoglienza e della solidarietà.

Gli Associati potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale.

 

Art.4 – L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

  • Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104 e alla legge 22 giungo 2001 n.112 e successive modificazioni (lettera a) del comma 1 del codice del terzo settore (D.LGS. 3 luglio 2017 n.117);
  • Organizzazione e promozione di attività sociali, ricreative, motorie, culturali, di formazione e aggiornamento;
  • Organizzazione e promozione di attività di cineforum, di teatro, musicali e di ballo aperte a tutti, di formazione extra scolastica, attività ludiche aventi scopo educativo, ricreativo e psicologico estese alla partecipazione dei genitori, finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità della vita;
  • iniziative volte a favorire l’educazione sanitaria e la prevenzione, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, i servizi sociali e le scuole che operano nel territorio;
  • Iniziative di collaborazione con altre associazioni che abbiano gli stessi obiettivi atte a favorire l’interscambio culturale;
  • Organizzazione e promozione di incontri, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni culturali e sportive, in forma diretta o indiretta con altre associazioni, anche con il patrocinio di Istituzioni Pubbliche.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’associazione potrà attivare collaborazioni con altri enti e/o associazioni che perseguono gli stessi obiettivi.

L’associazione può emettere “titoli di solidarietà”.

 

PATRIMONIO

 

Art.5 – Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  1. Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  2. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
  4. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

  1. Dai contributi degli aderenti;
  2. Dagli eventuali introiti derivanti da manifestazioni culturali o partecipazioni ad esse;
  3. Dagli eventuali contributi straordinari e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  4. Dagli eventuali contributi, apporti, convenzioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da Enti in genere;
  5. Dalle rendite del proprio patrimonio;
  6. Dagli eventuali contributi dello stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

I contributi ordinari devono essere pagati in un’unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno e sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati.

Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce la quota di versamento da effettuarsi all’atto di adesione dell’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione medesima.

I versamenti degli Associati possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ASSOCIATI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

 

Art.6 – Requisiti degli Associati.

Possono essere Associati dell’associazione persone fisiche interessate, italiane o straniere, residenti in Italia, di sentimenti o comportamenti democratici, in numero illimitato.

Potranno inoltre essere Associati Enti Pubblici e privati aventi finalità e scopi sociale umanitari.

Gli Associati sono distinti nelle seguenti categorie:

  • Fondatori;
  • Onorari;
  • Ordinari;

Sono Associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione con rogito notarile. Essi sono tenuti al versamento della quota sociale annuale in misura non superiore a quella fissata per gli ordinari. Esprimono il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Sono Associati onorari coloro che contribuiscono, sia per qualificazione personale e professionale, sia per l’attività di studio e ricerca, che per l’apporto di speciali conoscenze e sinergie, al progresso culturale e scientifico dei componenti dell’associazione, nonché alla realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali. Gli Associati onorari sono proposti all’Assemblea dal Comitato Direttivo con una deliberazione illustrativa dei meriti personali, professionali e scientifici. Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e non esercitano il diritto di volto nelle Assemblee, anche se chiamati a parteciparvi a titolo consultivo. Sono Associati onorari, in ogni caso, i membri del Collegio dei Revisori, ove nominato.

Sono Associati ordinari le persone od Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione, previo versamento, alla data di ammissione, di una quota stabilita dal consiglio stesso. Tali quote saranno debitamente inserite nel bilancio.

Gli Associati ordinari sono tenuti a versare, entro il 15 gennaio di ciascun anno successivo a quello di ammissione, una quota associativa di rinnovo, fissata dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall’Assemblea, rapportata ai costi di gestione dei corsi, delle manifestazioni e dei servizi sociali.

Essi hanno il diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi e di controllo dell’Associazione stessa oltre che per tutte le altre deliberazioni proprie dell’Assemblea degli Associati.

Ogni associato, se maggiore di età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.

Gli Associati sostenitori sono coloro che contribuiscono al mantenimento dell’associazione e sono proposti all’Assemblea dal Comitato Direttivo.

Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e non esercitano il diritto di voto nelle Assemblee, anche se chiamati a parteciparvi a titolo consultivo.

La condizione di associato ordinario viene a cessare, di diritto e senza formalità di rito, con il mancato versamento della quota associativa.

L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta al Comitato Direttivo per diventare socio ordinario. Il Comitato Direttivo può decidere sull’ammissione o meno del richiedente e, in caso di ammissione, deve sottoporre la stessa all’Assemblea degli Associati per ratifica. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

 

Art.7 – Gli Associati avranno il diritto di frequentare i locali sociali e di servirsi di quanto gestito dall’associazione.

Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede legale dell’Associazione entro trenta giorni dalla richiesta.

Le prestazioni, a qualsiasi titolo, fornite dagli Associati non possono essere retribuite.

 

Art.8 – La qualità di associato si perde per morte, recesso, morosità ed esclusione.

L’associato che intenda recedere dall’associazione dovrà inviare, all’uopo, comunicazione in forma scritta al Comitato Direttivo.

La morosità e la esclusione verranno deliberate dal Comitato Direttivo con delibera motivata. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’Associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Gli Associati recedenti o esclusi, e che comunque abbiano cessato di far parte dell’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare diritti sul patrimonio dell’associazione.

Le quote sono intrasferibili.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art.9 – Sono -Organi dell’associazione:

  • L’Assemblea degli Associati;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  • Il Collegio dei Revisori;

 

ASSEMBLEE

 

Art.10 – L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati ed è ordinaria e straordinaria.

Gli Associati sono convocati – dal Comitato Direttivo – in Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro il trenta aprile successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza e/o inviato a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal libro degli Associati, ovvero comunicata con altre modalità equipollenti.

Con le stesse modalità l’Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto.

 

Art.11 – All’Assemblea devono, annualmente, essere sottoposti, per l’approvazione, la relazione del Comitato Direttivo sull’andamento dell’Associazione ed il bilancio dell’esercizio sociale.

L’Assemblea ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori, ove nominato; sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’associazione; sugli altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L’assemblea ordinaria degli Associati delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’associazione, approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’articolo 21 del codice civile.

In caso di parità, il voto del Presidente del Comitato Direttivo vale doppio.

 

Art.12 – Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è, pertanto, espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. E’ escluso il voto per delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L’adesione all’associazione comporta per l’Associati maggiore d’età il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto di conoscere i programmi con i quali l’associazione; usufruire di tutti i servizi dell’associazione.

 

Art.13 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina un Presidente temporaneo.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, due scrutatori.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

 

COMITATO DIRETTIVO – AMMINISTRAZIONE RAPPRESENTANZA

 

Art.14 – L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da tre membri a nove membri, eletti dall’Assemblea degli Associati.

La maggioranza dei membri del Comitato Direttivo è scelta tra gli Associati ovvero indicata dagli Enti giuridici associati.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o morte di un suo Componente, il Comitato Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Il Componente così nominato resta in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato Direttivo.

 

Art.15 – Il Comitato Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli Associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri e comunque è convocato almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto o bilancio consuntivo ed al rendiconto o bilancio preventivo ed all’ammontare della quota associativa.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Componenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Comitato Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art.16 – Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni.

Esso procede alla nomina, nel suo interno, di un Segretario, che avrà il compito di dirigere gli ufficio dell’associazione, curare il disbrigo di affari ordinari, provvedere alla firma della corrispondenza corrente e svolgere ogni altro compito che gli sarà affidato dal Comitato stesso, e di un Tesoriere, che sarà responsabile della gestione economica e finanziaria dell’Associazione stessa in ossequio a norme operative che lo stesso Comitato Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

In particolare il Comitato elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione e sulla esclusione degli Associati, predispone il bilancio o rendiconto d’esercizio e la relazione annuale sull’andamento della gestione.

Il Comitato dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali del Comitato Direttivo ed un libro degli Associati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Il Comitato potrà nominare consulenti esterni, dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

 

PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

 

Art.17 – Il Comitato Direttivo provvede a nominare il Presidente.

Il Presidente del Comitato Direttivo, cui spetta la firma sociale, rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro degli Associati, del libro verbali delle Assemblee e del libro verbali del Comitato Direttivo. Detti libri devono essere, in ogni momento, consultabili dagli Associati che hanno diritto di chiederne – a loro spese – estratti.

Il Presidente custodisce somme e valori dall’Associazione ed esegue ogni operazione di cassa.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

 

COLLEGIO DEI REVISORI

 

Art.18 – Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un Collegio dei Revisori composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Revisore unico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti del Collegio dei Revisori si applica l’articolo 2399 del codice civile.

Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art.14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117.

 

ORGANO DI REVISIONE

 

Art.19 – Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di Revisione Legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri del Collegio dei Revisori siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione dei Revisori Legali dei Conti, mela caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

 

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

 

Art.20 – L’esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno marzo di ciascun anno il Comitato Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il trenta aprile successivo per la definitiva approvazione.

Il bilancio così approvato dovrà essere depositato presso il R.U.N.T.S. (dal momento che risulterà attivo) entro il trenta giugno di ogni anno. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio d’esercizio.

Con le stesse modalità e con gli stessi termini verranno approvati il bilancio e il rendiconto preventivi.

Sempre seguendo lo stesso iter procedurale, viene predisposto, approvato e depositato il bilancio sociale qualora la sua redazione fosse obbligatoria per legge.

Detti documenti, una volta approvati e depositati, devono essere tenuti presso la sede sociale a disposizione degli Associati che volessero consultarli e ne volessero chiedere copia.

L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidate al Tesoriere.

 

AVANZI DI GESTIONE

 

Art.21 – All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (non a scopo lucrativo) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Art.22 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, comma 1, del codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Entri del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117.

 

NORME FINALI

 

Art.23 – Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purchè le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte a maggioranza semplice dell’Assemblea degli Associati, appositamente convocata.

 

Art.24 – Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

 

Art.25 – L’associazione potrà avvalersi della collaborazione professionale di consulenti esterni, scelti tra professionisti di comprovata esperienza nel settore commerciale, fiscale e legale, il cui compenso verrà stabilito preventivamente, previo accordo di prestazione professionale, rinnovabile annualmente.

 

Art.26 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n.106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili le norme del codice civile e le disposizioni di legge in materia.